Devi trasportare oggetti di vario tipo sul bus? Ecco come fare
Data pubblicazione: 11/16/2016

Se durante i vostri viaggi sui bus Autoguidovie dovete trasportare oggetti di vario tipo, dai più leggeri a quelli più ingombranti, dovete tenere presenti alcune regole, eccole elencate.
Prima di tutto vediamo le modalità che consentono un trasporto di oggetti gratuito:
E' consentito il trasporto gratuito di 1 solo bagaglio o pacco delle tipologie di seguito:
• bagaglio o pacco il cui lato maggiore non superi i 50 cm e/o non abbia un peso superiore ai 10 kg
• borsa a rotelle per la spesa
• cartella porta disegni e strumenti musicali
• passeggino piegato o aperto, posizionato in modo da non creare intralcio ai passeggeri e/o al
conducente, per un massimo di 2 passeggini e/o carrozzine per bus.
Alcuni oggetti richiedono invece un pagamento:
• borsa, zaino o valigia il cui lato maggiore superi i 50 cm e non ecceda i 90 cm e/o i 10 kg di peso
• in deroga alla misura dei 90 cm può essere trasportato: un paio di sci con racchette, una fascia di canne da pesca, fucili da caccia, una sacca da golf e attrezzi da scherma purché contenuti in apposita custodia
• biciclette pieghevoli purchè ripiegate non superino le dimensioni di cm 80x110x40 e posizionate nella postazione dei disabili con carrozzina, ove presente e quando libera.
L’azienda non risponde di eventuali danni che il trasporto possa provocare.
Ricordiamo che è sempre vietato il trasporto di alcuni oggetti:
• cose che superano, anche per un solo lato, i 90 cm
• cose che superano i 10 kg di peso
• merci pericolose (come oggetti di vetro, con spigoli vivi o taglienti), nocivi, maleodoranti o infiammabili.
Ognuno deve custodire il proprio bagaglio, eventualmente sistemandolo negli appositi alloggiamenti, avendo cura di non disturbare gli altri né ingombrare i passaggi. Per il trasporto a pagamento, dovete essere muniti di biglietto a tariffa ordinaria, o, per il SITAM, di un “biglietto per colli”. L’azienda risponde della perdita e delle avarie al bagaglio dei passeggeri se determinate da cause ad essa imputabili.
In tutti i casi il risarcimento del danno non può eccedere i limiti previsti dalla Legge 202 del 16.4.54 e dalla Legge 450 del 22.8.85 recante modifiche ai limiti di risarcimento stabiliti dal Codice della Navigazione. L’Azienda si riserva di rivalersi sul passeggero per eventuali danni causati dalla natura del suo bagaglio.
Prima di tutto vediamo le modalità che consentono un trasporto di oggetti gratuito:
E' consentito il trasporto gratuito di 1 solo bagaglio o pacco delle tipologie di seguito:
• bagaglio o pacco il cui lato maggiore non superi i 50 cm e/o non abbia un peso superiore ai 10 kg
• borsa a rotelle per la spesa
• cartella porta disegni e strumenti musicali
• passeggino piegato o aperto, posizionato in modo da non creare intralcio ai passeggeri e/o al
conducente, per un massimo di 2 passeggini e/o carrozzine per bus.
Alcuni oggetti richiedono invece un pagamento:
• borsa, zaino o valigia il cui lato maggiore superi i 50 cm e non ecceda i 90 cm e/o i 10 kg di peso
• in deroga alla misura dei 90 cm può essere trasportato: un paio di sci con racchette, una fascia di canne da pesca, fucili da caccia, una sacca da golf e attrezzi da scherma purché contenuti in apposita custodia
• biciclette pieghevoli purchè ripiegate non superino le dimensioni di cm 80x110x40 e posizionate nella postazione dei disabili con carrozzina, ove presente e quando libera.
L’azienda non risponde di eventuali danni che il trasporto possa provocare.
Ricordiamo che è sempre vietato il trasporto di alcuni oggetti:
• cose che superano, anche per un solo lato, i 90 cm
• cose che superano i 10 kg di peso
• merci pericolose (come oggetti di vetro, con spigoli vivi o taglienti), nocivi, maleodoranti o infiammabili.
Ognuno deve custodire il proprio bagaglio, eventualmente sistemandolo negli appositi alloggiamenti, avendo cura di non disturbare gli altri né ingombrare i passaggi. Per il trasporto a pagamento, dovete essere muniti di biglietto a tariffa ordinaria, o, per il SITAM, di un “biglietto per colli”. L’azienda risponde della perdita e delle avarie al bagaglio dei passeggeri se determinate da cause ad essa imputabili.
In tutti i casi il risarcimento del danno non può eccedere i limiti previsti dalla Legge 202 del 16.4.54 e dalla Legge 450 del 22.8.85 recante modifiche ai limiti di risarcimento stabiliti dal Codice della Navigazione. L’Azienda si riserva di rivalersi sul passeggero per eventuali danni causati dalla natura del suo bagaglio.